Basi legali, limitazione di consultabilità: l'attività degli archivi è regolata, fondamentalmente, dal D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409; le limitazioni alla consultabilità sono stabilite da:
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art. 21 D.P.R. citato, che dichiara non consultabili, per 50 anni, i documenti relativi alla politica estera ed interna dello Stato, e non consultabili per 70 anni i documenti riguardanti situazioni puramente private di persone;
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D.P.R. 30 dicembre 1975, n. 854 che attribuisce al Ministero dell' Interno la possibilità di autorizzare la consultabilità dei documenti in deroga alla norma di cui sopra.
Tasse di consultazione: nessuna. La tassa (domanda in carta bollata) è richiesta per:
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autorizzazione alla pubblicazione integrale di documenti conservati nell' Archivio di Stato;
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rilascio di copie autenticate di documenti conservati nell' Archivio di Stato.
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